Nelle settimane scorse i militari dei NAS dell’Italia centrale – nel corso di un servizio coordinato disposto nella seconda metà di settembre dal Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma – hanno effettuato mirati controlli presso centri e associazioni sportive, palestre, piscine e ambulatori al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in merito al rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività sportiva. Nel corso delle numerose ispezioni, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti e degli sportivi in generale, è stato verificato il possesso e la regolarità dei certificati di idoneità degli iscritti e frequentatori degli impianti sportivi accertando il rilascio di certificazione medica per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica, da parte di medici prescrittori non autorizzati. E’ necessario, dunque, ricordare che se il rilascio del certificato medico per lo svolgimento di attività sportive considerate agonistiche è sempre obbligatorio, non vale altrettanto per quelle non agonistiche. La certificazione medica in ambito sportivo, anche a livello non agonistico, è regolamentata dal Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (il cosiddetto Decreto Balduzzi), nonché dal successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Il certificato medico per attività sportiva non agonistica è obbligatorio per le persone di età superiore ai 6 anni, per gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione, e per coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (purché non siano considerati atleti agonisti). Sono autorizzati a rilasciare questo tipo di certificato, per i propri assistiti, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, il medico specialista in medicina dello sport, o ancora i medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Per quali attività è obbligatorio
L’obbligo del certificato
medico dipende dalla tipologia di attività fisico-sportiva che si
intende intraprendere. Ci sono infatti differenze tra chi si reca in una
struttura per praticare attività non agonistica, ma “guidata”, e chi invece vi
pratica un’attività ludico-motoria, finalizzata semplicemente al raggiungimento
e al mantenimento del proprio benessere psico-fisico. Teoricamente, il
certificato medico sportivo non è richiesto per chi voglia iscriversi
in palestra o in piscina, praticare un’attività individuale o collettiva, e non
sia tesserato a Federazioni sportive nazionali, o a enti di promozione
sportiva riconosciute dal Coni. Tuttavia, la palestra o il centro sportivo,
può comunque chiedere di presentarlo a fini assicurativi, nell’eventualità di
infortuni anche per attività ludico-motorie.
Esiste invece un obbligo
vero e proprio a presentare un certificato sportivo non agonistico per
quanti vogliano: praticare uno sport (a livello non agonistico) presso un
ente/organizzazione Coni o da esso riconosciuto, come Csi, Pgs, Uisp, Cusi;
presso società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali come
Figc, Fin, Fit, Fipav; praticare discipline associate Fasi come l’arrampicata
sportiva, o presso gli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche.
Validità del
certificato e altre prescrizioni, costo
Il controllo si effettua con cadenza
annuale e il certificato vale un anno a decorrere dalla data di rilascio.
Per ottenere il certificato è necessaria una visita presso un medico,
appunto, che consta di anamnesi, esame obiettivo con misurazione della
pressione, elettrocardiogramma a riposo. Per gli ultrasessantenni,
maggiormente soggetti a rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma
basale, debitamente refertato annualmente; lo stesso tipo di esame è richiesto
per chi, a prescindere dall’età, presenti patologie croniche conclamate che
comportano un aumento del rischio cardiovascolare. Qualora lo ritenga
necessario, il medico può prescrivere altri esami, come una prova da
sforzo massimale, o altri accertamenti mirati, così come decidere di avvalersi
della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il
giudizio clinico, dello specialista di branca. Il medico certificatore
conserverà poi copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche
eseguite, nonché della documentazione in conformità alle disposizioni vigenti e
comunque per la validità del certificato. Per quanto riguarda i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione dei
documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda
sanitaria individuale informatizzata, quando questa risulti attivata. Stando
a quanto disposto nel 2018 da un decreto del Ministero della Salute di concerto
col Ministero dello Sport, relativo allo sport praticato in età prescolare, per
l’attività sportiva svolta dai bimbi da 0 a 6 anni, non c’è l’obbligo di
presentare il certificato medico ad eccezione dei casi segnalati dal
pediatra. I certificati per
l’attività non agonistica sono a pagamento (costo 40 euro) se
rilasciati dai medici sportivi, sono invece gratuiti se
rilasciati dai medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta
convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, ma solo nei casi di attività
sportive parascolastiche, su richiesta del Dirigente Scolastico. La gratuità
riguarda la visita e la certificazione, mentre l’eventuale esame strumentale
(elettrocardiogramma), è a carico del richiedente.
Attività
“esonerate”
Come detto, il certificato
medico sportivo non agonistico è ritenuto obbligatorio per chi si iscriva ad
una palestra o ad una piscina affiliata alla rispettiva Federazione sportiva o
a un Ente di promozione sportiva. Spetterà ai centri sportivi stessi far
compilare e firmare un apposito modulo, nel quale venga specificato che per
potersi iscrivere è necessario il certificato, oltre a federazione sportiva ed
ente cui si risulterà poi iscritti. Per quanti invece si rechino in
palestra o in piscina una volta ogni tanto, il certificato medico
sportivo non è necessario. L’obbligo di presentare il certificato medico,
anche se appartenenti a delle Federazioni o ad Enti regolarmente iscritti al
Coni, non sussiste neanche per quegli sport che richiedono un impegno
fisico ridotto, come ad esempio le discipline di tiro (tiro con l’arco, al
volo, etc.), il golf o la pesca sportiva di superficie
Tratto da PROFESSIONE REDAZIONE DOTTNET |
19/10/2023
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