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sabato 13 dicembre 2008

Segnalo quanto letto su Toscana Medica News n. 35 del 11/12/2008.

"Se il paziente rifiuta le cure, il medico non ha colpaUn medico del 118 è stato sottoposto a procedimento penale, perchè accusato di aver causato la morte di un paziente per il quale aveva prestato soccorso d'urgenza, in quanto non ne aveva disposto il trasporto in ospedale. In realtà, dal processo è emerso che il paziente, a seguito di una caduta, presentava escoriazioni e sintomi di natura non grave e che non facevano pensare all'esistenza di una situazione di pericolo di vita. E poi il medico aveva molto insistito perchè il paziente si recasse in ospedale con l'ambulanza per procedere ad approfondimenti diagnostici, ma il paziente, di fronte a numerosi testimoni, aveva decisamente rifiutato il ricovero e anche solo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ed era voluto tornare a casa da solo. Dove poi le sue condizioni erano improvvisamente e drammaticamente peggiorate, fino al decesso. La Corte di Cassazione ha assolto il medico da ogni addebito, in quanto ha ritenuto che avesse fatto tutto ciò che poteva fare per cercare di convincere il paziente a ricoverarsi in ospedale per accertamenti. Il fatto che il paziente, in piena lucidità e consapevolezza, abbia decisamente rifiutato il ricovero, ha imposto al medico di desistere, in quanto si trattava di una situazione in cui non poteva certo essere imposto un trattamento sanitario obbligatorio."
A conferma, ancora una volta, che il consenso al trattamento sanitario è condizione indispensabile e imprescindibile per l'esecuzione di un atto medico.


Massimo Tilli, medico, Firenze

sabato 20 settembre 2008

"Indirizzare" i pazienti può essere reato

Leggo su Toscana Medica News n. 23 del 18/09/2008 e riporto integralmente una notizia di interesse generale riguardante l'attività medica specialistica in struttura pubblica .

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha pronunciato una interessante sentenza (n. 27936 del 08/07/2008) che chiarisce la condotta che deve tenere il medico quando "suggerisce" al paziente di effettuare visite o accertamenti presso una determinata struttura. Secondo la Suprema Corte, la condotta del medico specialista di una struttura pubblica, il quale per conseguire un vantaggio patrimoniale, in violazione del dovere di astensione, indirizzi un paziente verso il laboratorio di cui egli sia socio, per l'espletamento di un esame che si sarebbe potuto eseguire anche presso una struttura pubblica della stessa città, integra il delitto di abuso di ufficio. Il medico si era difeso sostenendo che il presidio ospedaliero ove egli operava non disponeva della strumentazione specifica per svolgere l'esame e che quindi il suo "suggerimento" non doveva essere considerato illecito, ma i giudici hanno rilevato che il medesimo identico esame ben poteva essere espletato nei contigui presidi ospedalieri della stessa ASL, ben noti al sanitario, e raggiungibili senza particolari disagi dai pazienti, attesa la prossimità territoriale, per cui la condotta del medico è stata ritenuta meritevole di condanna.
Massimo Tilli, medico, Firenze

martedì 24 giugno 2008

Depenalizzare il rischio clinico?


Leggo su Toscana Medica News n. 19 del 19/06/2008 e riporto integralmente:
Depenalizzare il rischio clinico?Il sottosegretario al Lavoro, Salute e Politiche sociali, Ferruccio Fazio, nel corso dell'assemblea annuale di Assobiomedica, ha riferito la sua intenzione di dare vita ad un provvedimento per depenalizzare il rischio clinico, cioè gli errori medici. L'ipotesi è quella di un ricorso a un disegno di legge, o addirittura ad un decreto, per il fatto che "gli errori clinici - ha precisato Fazio - in Italia sono perseguibili penalmente, oltre che amministrativamente, al contrario di molti altri paesi europei, ai quali dovremo ora allinearci". Il provvedimento legislativo per il momento è solo un'ipotesi, non precisabile né nei dettagli, né nei tempi.
Massimo Tilli, medico

sabato 12 aprile 2008

Consenso Informato

Il problema medico legale del consenso informato per quanto riguarda la pratica delle medicine non convenzionali è molto sentito dalla classe medica e di impatto mediatico rilevante.Secondo gli esperti di medicina legale, bioetica, deontologia ecc. anche per il medico che pratica l’omeopatia o altra medicina non convenzionale tutto quanto attiene al consenso informato è da ricondurre alla generalità dell’atto medico. Credo possa giovare richiamare l’attenzione su alcune considerazioni e segnalare quanto approfondito dalla U.O. Medicina Legale della ASL 10 di Firenze (Direttore Dott.ssa Lucia Malavolti) e poi sintetizzato in “pillole di medicina legale” consultabili sul sito della ASL 10 Firenze.
Al medico omeopata quasi sempre si rivolge chi ha già scelto una metodica terapeutica alternativa quindi sulla natura non convenzionale dell’intervento c’è già un consenso implicito. Nella comune pratica clinica il consenso può essere ritenuto implicito. La pratica omeopatica non rientra fra quegli interventi comportanti rischio o che richiedano espressamente per legge un consenso informato esplicito e documentato. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art 32 della Costituzione)
Il consenso
Per consenso si intende l’adesione volontaria dell’ammalato alle cure proposte previa informazione circa i costi e i benefici del trattamento sanitario.
Il consenso per essere valido deve essere:
- Personale
- Esplicito
- Specifico
- Consapevole

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Il consenso al trattamento sanitario è subordinato all’informazione da parte del medico (Consenso informato).

L’informazione deve essere:
- Veritiera
- Completa
- Compresa

Si deve informare in merito a:
1. Le condizioni cliniche e la necessità del trattamento
2. La tipologia del trattamento
3. Gli scopi e le modalità d’esecuzione del trattamento
4. Le possibilità di successo e d’insuccesso
5. I rischi e le complicazioni generiche e specifiche del trattamento
6. Le possibili alternative all’intervento proposto
7. I rischi effettivi che il paziente corre qualora non si sottoponga al trattamento
8. La possibilità che si renda necessario apportare modifiche al tipo di trattamento concordato, per il presentarsi di condizioni patologiche o di situazioni inaspettate, durante o dopo l’intervento
Il medico deve far comprendere al paziente quelle scelte che possono maggiormente far coincidere le sue propensioni con la concreta possibilità di curarsi, poiché il dovere morale del medico di curare coincide col rispetto della persona.

Le domande del paziente alle quali il medico deve rispondere sono:
- In che cosa consiste il trattamento che sto per ricevere?
- Quali benefici mi apporterà e con quali rischi?
- Quali conseguenze avrà per la qualità della mia vita?
- Esistono trattamenti alternativi?

Il rapporto medico paziente è fondato:
1. sul principio di beneficialità a favore del paziente, dell’atto medico ispirato da scienza e coscienza
2. sulla volontà non delegabile del paziente che, adeguatamente informato, deve poter decidere
sugli atti diagnostici e terapeutici da eseguire sul proprio corpo

Massimo Tilli