Il problema medico legale del consenso informato per quanto riguarda la pratica delle medicine non convenzionali è molto sentito dalla classe medica e di impatto mediatico rilevante.Secondo gli esperti di medicina legale, bioetica, deontologia ecc. anche per il medico che pratica l’omeopatia o altra medicina non convenzionale tutto quanto attiene al consenso informato è da ricondurre alla generalità dell’atto medico. Credo possa giovare richiamare l’attenzione su alcune considerazioni e segnalare quanto approfondito dalla U.O. Medicina Legale della ASL 10 di Firenze (Direttore Dott.ssa Lucia Malavolti) e poi sintetizzato in “pillole di medicina legale” consultabili sul sito della ASL 10 Firenze.
Al medico omeopata quasi sempre si rivolge chi ha già scelto una metodica terapeutica alternativa quindi sulla natura non convenzionale dell’intervento c’è già un consenso implicito. Nella comune pratica clinica il consenso può essere ritenuto implicito. La pratica omeopatica non rientra fra quegli interventi comportanti rischio o che richiedano espressamente per legge un consenso informato esplicito e documentato. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art 32 della Costituzione)
Il consenso
Per consenso si intende l’adesione volontaria dell’ammalato alle cure proposte previa informazione circa i costi e i benefici del trattamento sanitario.
Il consenso per essere valido deve essere:
- Personale
- Esplicito
- Specifico
- Consapevole
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Il consenso al trattamento sanitario è subordinato all’informazione da parte del medico (Consenso informato).
L’informazione deve essere:
- Veritiera
- Completa
- Compresa
Si deve informare in merito a:
1. Le condizioni cliniche e la necessità del trattamento
2. La tipologia del trattamento
3. Gli scopi e le modalità d’esecuzione del trattamento
4. Le possibilità di successo e d’insuccesso
5. I rischi e le complicazioni generiche e specifiche del trattamento
6. Le possibili alternative all’intervento proposto
7. I rischi effettivi che il paziente corre qualora non si sottoponga al trattamento
8. La possibilità che si renda necessario apportare modifiche al tipo di trattamento concordato, per il presentarsi di condizioni patologiche o di situazioni inaspettate, durante o dopo l’intervento
Il medico deve far comprendere al paziente quelle scelte che possono maggiormente far coincidere le sue propensioni con la concreta possibilità di curarsi, poiché il dovere morale del medico di curare coincide col rispetto della persona.
Le domande del paziente alle quali il medico deve rispondere sono:
- In che cosa consiste il trattamento che sto per ricevere?
- Quali benefici mi apporterà e con quali rischi?
- Quali conseguenze avrà per la qualità della mia vita?
- Esistono trattamenti alternativi?
Il rapporto medico paziente è fondato:
1. sul principio di beneficialità a favore del paziente, dell’atto medico ispirato da scienza e coscienza
2. sulla volontà non delegabile del paziente che, adeguatamente informato, deve poter decidere
sugli atti diagnostici e terapeutici da eseguire sul proprio corpo
Massimo Tilli
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